Garantita agli intermediari abilitati del Fisco l’esclusiva per le attività di consultazione ed estrazione delle fatture dei propri clienti e la preregistrazione dei cessionari/committenti. Al contrario, l’emissione, la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche potranno essere realizzate avvalendosi anche di qual-siasi soggetto terzo che fornisca tali servizi. Il provvedimento direttoriale n. 89757/2018 al punto 5.1. chiarisce come il cedente/prestatore può trasmettere al Sistema di interscambio le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Analogamente il cessionario/committente può ricevere da SdI i file in forma-to xml attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore l’indirizzo telematico, e cioè il codice destinatario o l’indirizzo pec dell’intermediario stesso oppure indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione a Sdi. Nell’occuparsi delle fasi di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico di ricezione dei documenti nonché di consultazione e di acquisizione di fatture elettroniche, duplicati in-formatici e dati delle operazioni transfrontaliere, il provvedimento ai punti 5.3. e 5.4. riserva le relative attività direttamente ai contribuenti ovvero agli intermediari abilitati individuati dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.