La Legge di Bilancio 2018 (modificando l’articolo 89, comma 3, Tuir) ha previsto che le società e gli enti commerciali residenti facciano concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires gli utili da partecipazione in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata nella misura del 50% ove sia dimostrato l’effettivo esercizio, da parte di queste ultime, di attività commerciale o industriale. Tale novità, non essendo stata specificata la data di entrata in vigore, dovrebbe applicarsi agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018. Questo però comporterebbe un trattamento fiscale complesso per i soci delle società estere soprattutto nel caso di Paesi cosiddetti white prima delle modifiche all’articolo 167, comma 4, Tuir, poiché si troverebbero a gestire ben tre diversi metodi di tassazione. Infatti, questi soggetti dovrebbero tassare: secondo il regime Pex gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 ma maturati prima delle modifiche all’articolo 167 (decorrenza 2015), quindi nel periodo in cui il Paese di residenza era ancora considerato white; al 100% gli utili maturati nel periodo 2015-16 e percepiti entro il 2017 anche nell’ipotesi di sussistenza della prima esimente prevista dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 167, Tuir (effettiva commercialità della partecipata); al 50% gli utili percepiti dal 2018 anche se maturati nel periodo 2015-17.