In caso di adesione alla rottamazione dei ruoli, il contenzioso si estingue a spese compensate, sebbene il contribuente, al momento della presentazione dell’istanza, abbia assunto l’impegno a rinunciare al giudizio. Pertanto, una volta pagate tempestivamente e per intero le somme dovute per la definizione agevolata, il contribuente non dovrà versare ulteriori spese per i giudizi rinunciati. La conferma di tale assunto è stata fornita dalla Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 10198/2018 del 27 aprile scorso, chiamata a “dirimere” un dubbio generato dalle norme “sibilline” sulla rottamazione. Un chiarimento che può risultare utile anche per chi sta valutando se presentare la domanda di rottamazione-bis entro il prossimo 15 maggio.