Il cantiere del transfer pricing apre una vista anche sulle procedure amichevoli. L’istanza di riconosci-mento di una variazione in diminuzione del reddito a fronte di una rettifica estera in aumento potrà contenere anche la richiesta di attivazione delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione in materia relativa agli utili di imprese associate (in buona sostanza le Map, mutual agreement procedure) qualora la domanda non vada a buon fine. Istanza di riconoscimento per la quale non sarà necessario che alla data di presentazione la rettifica estera in aumento sia già definitiva. Anche se la certificazione della definitività (elemento imprescindibile) dovrà essere presentata durante il procedimento per il riconoscimento delle maggiore imposte pagate all’estero che le Entrate (e nello specifico l’ufficio accordi preventivi e controversie internazionali) dovranno concludere nel termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza (anche se sono ammesse sospensioni in caso di attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali). Conclusione che potrà avvenire con un parere di riconoscimento o di mancato riconosci-mento. Mentre in caso di mancata risposta varrà la regola del silenzio-rifiuto. Si tratta di alcuni dei correttivi alla bozza di provvedimento delle Entrate sul transfer pricing che sono stati discussi ieri da rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria e di associazioni di categoria e studi professionali durante il tavolo di confronto al Mef sul pacchetto relativo ai prezzi di trasferimento.