Il controllo sulla genuinità dei tirocini è al centro dell’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il 2018, con l’obiettivo di evitare che sotto la veste dell’attività formativa si nascondano in realtà dei veri e propri rapporti di lavoro. È quanto emerge dalla circolare 8/2018 dell’Ispettorato, anche in seguito all’adozione delle nuove linee guida sui tirocini, approvate in Conferenza permanente Stato-Regioni il 25 maggio 2017.
Le linee guida regolamentano i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre non trattano - neppure a fini di controlli - i tirocini curriculari: tra i quali, i tirocini per accedere alle professioni ordinistiche, la pratica professionale, i tirocini svolti all’estero o presso un ente sovranazionale e i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
Le indicazioni della circolare sono utili alle imprese per non incorrere nel rischio di una riqualificazione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato. Il punto di partenza, ricorda l’Ispettorato, è rispettare le linee guida predisposte dalle singole Regioni in conformità a quelle nazionali, poiché in questa materia le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva (Corte costituzionale, sentenza 287/2017).
L’attività di vigilanza punterà a verificare la genuinità dei rapporti formativi, perché lo svolgimento della prestazione lavorativa ha notevoli affinità con i profili di etero-direzione tipici di un rapporto di natura subordinata. Quindi, se il personale ispettivo riscontra la violazione delle disposizioni regionali o la mancanza dei requisiti tipici del tirocinio, dovrà procedere a riqualificarlo in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato e a tempo pieno, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 81/2015.
L’Ispettorato individua pertanto una serie di violazioni della normativa regionale che possono produrre come conseguenza la trasformazione del tirocinio:
- il tirocinante svolge attività elementari e ripetitive che non richiedono un periodo formativo;
- il tirocinio è stato attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche regionali;
- il tirocinio ha durata inferiore a quella stabilita dalla legge regionale;
- il soggetto promotore non ha i requisiti richiesti dalla legge regionale;
- manca una convenzione o il piano formativo individuale;
- soggetto promotore e soggetto ospitante coincidono;
- il tirocinio è attivato per sostituire lavoratori in malattia, in maternità o in ferie;
- c’è il solo tirocinante che svolge l’attività d’impresa (ad esempio è l’unico cameriere in un pubblico esercizio);
- il tirocinante ha già avuto negli ultimi due anni con il soggetto ospitante un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- il tirocinante ha già svolto tirocini con l’ospitante;
- sono stati attivati tirocini oltre il numero massimo consentito dalla legge;
- il tirocinio è svolto per un numero di ore oltre il 50% rispetto a quelle stabilite dal piano formativo individuale;
- il tirocinante svolge una attività lavorativa diversa rispetto a quella prevista dal piano formativo;
- al tirocinante sono corrisposte somme ulteriori e non episodiche rispetto a quelle previste dal piano.
La circolare precisa che senza una violazione della normativa regionale può assumere rilievo, per rilevare le caratteristiche di un vero e proprio rapporto di lavoro, l’assoggettamento del tirocinante alle stesse regole del personale dipendente in relazione, ad esempio, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (autorizzazione preventiva per le assenze dal lavoro, organizzazione delle attività in turni) o l’imposizione allo stesso tirocinante di standard di rendimento periodici.
L’uso fraudolento del tirocinio comporterà per le aziende non solo la riqualificazione del rapporto di lavoro ma anche l’applicazione delle sanzioni amministrative su Libro unico del lavoro, prospetto paga e dichiarazione di assunzione, e il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.
Gli ispettori del lavoro potranno anche applicare la diffida accertativa per il recupero del credito retributivo, al netto dell’indennità di partecipazione percepita dal tirocinante. Infine, il superamento della durata massima del tirocinio, non essendo coperto dalla comunicazione di assunzione, determinerà la sanzione per lavoro nero, se sono provati gli indici della subordinazione.