La voluntary disclosure andata a buon fine non può rimettere in discussione il sequestro a carico dei pre-sunti evasori perché dopo il rinvio a giudizio è escluso che in sede cautelare si possa contestare la sussistenza del fumus del reato. E in ogni caso la collaborazione volontaria che consente di riportare in Italia i capitali detenuti illegalmente all'estero senza essere puniti copre il reato di riciclaggio ma non quello di appropriazione indebita. È quanto emerge dalla sentenza n. 23123/18, pubblicata dalla seconda sezione penale della Cassazione, che interviene nella stessa vicenda della sentenza n. 272/2018, la prima a essersi pronunciata sulla procedura introdotta dalla L. 186/2014.