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Aggiustamenti in bilancio per i fatti noti ma definiti dopo la fine dell’esercizio

Pubblicato il 05 giugno 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Bilanci e dichiarazioni sotto la lente del principio di derivazione rafforzata. Uno degli aspetti che più fanno discutere riguarda le conseguenze fiscali (per le società diverse dalle micro-imprese indicate all’articolo 2435-ter, cod. civ.) di uno degli ambiti applicativi della derivazione rafforzata, quello della competenza (definita “imputazione temporale” dall’articolo 83, comma 1, Tuir), in particolare per quanto attiene agli eventi accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima dell’approvazione del bilancio. In questo senso risulta fondamentale la corretta interpretazione del principio contabile Oic 29, che si occupa di questo tema nei paragrafi dal 59 al 67. L’Oic nella newsletter di febbraio chiarisce che un fatto successivo alla chiusura del bilancio non può portare all’iscrizione nel bilancio stesso di un credito o di un debito (e, conseguentemente, di un costo o di un ricavo), poiché ancora tale posizione creditoria/debitoria non è giuridicamente sorta. La conoscenza dell’evento successivo, pertanto, può solo portare ad aggiornare il fondo al suo valore corretto, poiché “le condizioni in essere alla data della chiusura del bilancio” non possono giustificare altro che una stima. Anche con riferimento ai fondi, per l’Oic 19 i debiti soggetti a condizione sospensiva sono iscritti nei fondi rischi (§ 78): pertanto, deducibilità fiscale solo quando diventano debiti. L’indeducibilità fiscale dell’accantonamento vale anche se la commissione è iscritta “per natura” nella voce B7 (e non nelle voci B12 e B13) come prevedono i Principi contabili.

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).