Processo tributario telematico, sì all’appello digitale dopo il primo ricorso cartaceo. I giudici tributari provano a rafforzare l’interpretazione secondo cui sono validi e pienamente legittimi l’appello e le controdeduzioni in formato digitale, anche se il ricorso in primo grado è stato presentato in modalità cartacea. È quanto emerge anche se con sfumature diverse da 3 recenti pronunce di altrettante CTR. Di recente, sia la CTR della Campania, con sentenza n. 4332/XXIII/2018, sia la CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 346/VII/2018 hanno precisato che, nel caso di notifica del ricorso introduttivo da parte del contribuente in modalità cartacea, l’Amministrazione finanziaria non è vincolata a costituirsi in giudizio mediante le stesse modalità e, dunque, è legittimo il deposito delle controdeduzioni in via telematica. Inoltre, la CTR della Toscana, smentendo clamorosamente una precedente pronuncia fornita dal medesimo Collegio Regionale, seppure da un’altra sezione (CTR della Toscana, sentenza n. 1377/V/2017), con la sentenza n. 780/VI/2018, ha stabilito che è sempre legittima la notifica dell’appello via pec anche quando il giudizio di primo grado è stato incardinato e svolto con modalità cartacee, non essendo prevista alcuna preclusione in tal senso nel D.M. 163/2013..