Da ieri sono legge le nuove norme in tema di adeguata verifica fiscale che intreccia la disciplina antiriciclaggio con lo scambio di informazioni. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018 del D.Lgs. 60/2018 - attuativo della Direttiva 2016/2258/UE (la cosiddetta Dac 5 - Directive on administrative cooperation) che modifica la Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio si rafforza il meccanismo dello scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie in vista di una più incisiva lotta ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose. L’Amministrazione finanziaria potrà accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenute nell’istituenda sezione del Registro delle Imprese, di cui all’articolo21 della Legge antiriciclaggio. Sempre in vista di un puntuale scambio di informazioni, Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza possono accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti dai soggetti obbligati in sede di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica. L’accesso ai dati e alle informazioni Aml (Anti-money laundering) è consentito anche nel corso dello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, previsti in attuazione della L. 95/2015, in tema di compliance fiscale internazionale. Non mancano tuttavia, aspetti problematici legati soprattutto alle sanzioni.