L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 9 del 1° giugno 2018, fornisce alcune indicazioni operative in relazione alla possibile interferenza tra le attività di vigilanza e quella di certificazione, in tutti i casi in cui siano effettuati controlli nei confronti di contratti per cui è stata richiesta o già emessa la certificazione da parte delle apposite Commissioni.
Nel caso in cui una richiesta di certificazione risulti già presentata, ma non ancora evasa, al momento dell’accesso ispettivo, non sussiste ancora alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi. Il personale ispettivo può dunque svolgere la propria attività, avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione, che dovrà sospendere il procedimento certificatorio. La Commissione di certificazione deve, inoltre, tenere conto, sia al momento della decisione sia in sede di motivazione del provvedimento finale, delle eventuali osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento da parte degli organi a cui la stessa certificazione è rivolta.
Nel caso in cui l’inoltro della richiesta di certificazione è successiva all’inizio dell’attività di vigilanza, l’organo ispettivo dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti. Anche in questo caso il personale ispettivo deve comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.
Qualora, al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve riportate, nel verbale conclusivo l’espressa avvertenza che l’efficacia del disconoscimento dei contratti certificati è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni.
L’ufficio che ha condotto gli accertamenti deve procedere, una volta acquisito il regolamento interno di funzionamento della Commissione che ha disposto la certificazione, ad esperire presso quest’ultima il tentativo obbligatorio di conciliazione in conformità alle procedure indicate nel medesimo regolamento.
Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, è possibile per l’organo di vigilanza promuovere ricorso al giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale.
La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.