Dal 1° luglio viene meno la possibilità di pagare in contanti le retribuzioni, indipendentemente dal loro ammontare, mentre ora vige un generico divieto di trasferire somme in contatti d'importo superiore a 2.999,99 euro.
Chi non si adegua può essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5mila euro. L'eventuale sanzione irrogata, ove pagata nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, è ridotta o al doppio del minimo o a un terzo del massimo (la meno onerosa). Dunque, l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 910 a 914, della legge 205/2017 costare almeno 1.666,67 euro.
I soggetti coinvolti sono: i datori di lavoro, per i rapporti subordinati; i committenti per le collaborazioni coordinate e continuative; le cooperative per i contratti di lavoro instaurati con i propri soci.
Nelle aziende più grandi o organizzate si tratta di una previsione che, in realtà, non produce effetti. L'accredito in conto corrente è, infatti, una modalità tipica con cui i lavoratori ricevono la retribuzione.
A tale proposito giova ricordare che la norma di riferimento, nell'identificare ciò che non può essere più pagato in contanti, usa sempre il termine «retribuzione» e conseguentemente potrebbero rimanere fuori dalla tracciabilità, per esempio, le somme erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori che si recano in trasferta. Nella circolare 2/2018 , l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) sul punto non entra nel merito ma si limita a confermare quanto scritto nella legge, vale a dire che il divieto ha come oggetto la sola retribuzione.
Tuttavia, la circolare 2 è genericamente riferita alla legge 205/2017 e in essa l'Inl affronta una serie di tematiche, tra cui la tracciabilità dei pagamenti. Sembrerebbe si tratti di un primo approccio, a cui potrebbero seguire approfondimenti specifici.
Riguardo agli anticipi di cassa, se, come sembra, la ratio della norma è quella di tracciare i movimenti di denaro a prescindere dal loro ammontare, ritenere che l'operatività della disposizione resti confinata alla sola retribuzione non appare in linea con la sua finalità. Peraltro, il comma 911 prevede che «i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato». La parola «retribuzione» viene utilizzata anche con riferimento ai committenti che, per le co.co.co, erogano compensi.
In attesa di chiarimenti, a titolo prudenziale sarebbe comunque il caso che dal 1° luglio tutto sia tracciabile. Ai fini organizzativi, per evitare di arrivare impreparati, gli interessati dovranno avvisare i lavoratori e invitarli a comunicare le coordinate bancarie, ovvero gli estremi di uno strumento elettronico utilizzabile (per esempio carta di credito con Iban) oppure l'eventuale adozione di un sistema alternativo (per esempio, assegno circolare).