Per l'Aiuto alla crescita economica (Ace) confermata, in linea generale, la disciplina antielusiva sulla sterilizzazione dei conferimenti provenienti da soggetti collocati su territori non collaborativi. E rideterminazione della base imponibile dell'agevolazione solo in presenza di errori significativi. Questi alcuni spunti rilevabili dalla recente circolare dell’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), la n. 13 dello scorso 11 giugno. Tra i vari argomenti trattati spiccano quelli relativi ai finanziamenti infruttiferi o a tasso significativamente inferiore a quello di mercato erogati dai soci, per i quali Oic 15 precisa che se la finalità non è propriamente quella di finanziamento ma di dotare la società di maggiori risorse patrimoniali, il differenziale ha natura di apporto e deve essere iscritto dal socio creditore a incremento della relativa partecipazione e dalla società debitrice quale riserva di capitale. Per quanto riguarda il tema relativo alle correzioni di errori, si deve tenere conto del principio generale per il quale i detti errori, dopo la recente riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2015, impattano direttamente sui saldi patrimoniali di apertura dell'esercizio in cui gli stessi risultano emendati. Sul punto, con riferimento agli errori non rilevanti, nel caso di omessa imputazione di un componente negativo nell'esercizio di competenza, il relativo onere deve essere iscritto nel bilancio in cui la correzione è stata eseguita, con un diretto impatto sul conto economico e con conseguente diminuzione del risultato di esercizio (o incremento della perdita).
Nel caso, invece, di errori rilevanti, la correzione impatta, positivamente e/o negativamente, sul patrimonio della società, in cui gli errori sono stati imputati e, sempre per l'associazione, tali correzioni impattano, con un effetto di segno contrario, anche nella determinazione della base Ace.