Non è dovuta l’Irap sui compensi per lezioni, redazione di articoli e libri e consulenze tecniche, d’ufficio e di parte, se il professionista è in grado di scorporarli da quelli relativi all’attività di lavoro autonomo esercitata avvalendosi di un’autonoma organizzazione. La Cassazione (ordinanza n. 12052/2018) ha così esteso l’analogo e affermato principio concernente i compensi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, sindaco e revisore di società. Un chiarimento da tenere presente quando si procede al calcolo dell’Irap da versare, a saldo e in acconto.