Le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e scioglimento che vedano coinvolte un’impresa sociale avranno dal prossimo 11 luglio, regole del tutto nuove (e non semplici) da seguire. Lo dispone l’articolo 12, D.Lgs. 112/2017 («Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») a sua volta regolamentata con D.M. 27 aprile 2018. La nuova normativa prescrive anzitutto che l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al ministero del Lavoro, con un anticipo di almeno 90 giorni e mediante un atto scritto dotato di data certa, l’intenzione di procedere a una delle predette operazioni. Con riferimento alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali, l’articolo 12, D.Lgs. 112/2017 e il regolamento attuativo dispongono che esse sono regolamentate, compatibilmente con la forma giuridica di ciascuna impresa sociale, dalle norme che il Codice civile detta per queste operazioni quando sono compiute dalle società (e cioè gli articoli dal 2498 al 2506-quater).
In caso poi di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, la legge dispone (articolo 12, comma 5, D.Lgs. 112/2017) che il patrimonio sia devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai «fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali». A questo riguardo, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al ministero del Lavoro i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente beneficiario della devoluzione e l’ammontare del patrimonio da devolvere