Nella circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, interviene per fornire alcune indicazioni operative relative all'introduzione dei criteri per l'accesso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Il Ministero si sofferma sui criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva senza che siano concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o siano in procinto di cessarla.
Il trattamento potrà essere concesso a decorrere dal 29 settembre 2018 (D.L. n. 109/2018) e per gli anni 2019 e 2020, ed anche in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. L’ammortizzatore può essere riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi limitatamente a ciascuna delle tre annualità.
Al fine di poter accedere al trattamento di CIGS è necessario le seguenti condizioni:
- cessazione in tutto o in parte dell’attività produttiva;
- elaborazione di un piano di cessione articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali
- stipula di un accordo specifico con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente alla sottoscrizione di un piano per il riassorbimento del personale sospeso.
In alternativa, il trattamento di CIGS può essere richiesto come sostegno al reddito dei lavoratori in esubero.
Per accedere al trattamento di CIGS, l’azienda deve stipulare con le parti sociali un accordo e contestualmente a dimostrare, tramite l’esibizione di idonea documentazione, la cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa. Il Ministero del lavoro può confermare tali prospettive oppure dichiarare di possedere le proposte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.
Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere stata accertata la capienza delle risorse finanziarie: la quantificazione dell’onere finanziario, infatti, costituisce parte integrante del verbale. Successivamente, l’azienda interessata è tenuta a presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sistema informatico di Cigsonline, allegando:
- il verbale di accordo;
- l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie;
- il programma di cessione o il piano di reindustrializzazione
- il programma di politiche attive regionali;
- il piano delle sospensioni del personale.