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Tassabili i contributi agli enti bilaterali

Pubblicato il 05 ottobre 2018 Il Sole 24 ore; Italia Oggi

I contributi versati all'ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore concorrono a formare il reddito poiché non rientrano fra i contributi a finalità assistenziali obbligatori per legge in base al principio di onnicomprensività sancito dall'articolo 51, comma 1, del Tuir. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 24/18 sollevato da una Spa, la quale, in base al Ccnl di settore, è obbligata a iscrivere i propri dipendenti all'ente bilaterale di categoria, con contribuzione totalmente a carico del datore di lavoro e assoggettamento al contributo di solidarietà Inps.

Lo statuto dell'ente bilaterale prevede l'erogazione ai lavoratori di somme a sostegno del reddito, le quali vengono corrisposte al datore di lavoro affinchè le corrisponda a sua volta ai dipendenti. Per quanto concerne questi versamenti, l'Agenzia ha sottolineato che sono sottoposte a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, “comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi”. Vi rientrano, in particolare, le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito da lavoro dipendente, tassate con medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire, ma non le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio e di iscrizione all'asilo nido o scuola materna – per le quali la Spa aveva chiesto chiarimenti – in quanto non inquadrabili nelle categorie reddituali previsti da già citato articolo 6.

Sono, invece, tassabili le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, ricomprese tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir, comprendenti “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. In questo contesto, per le Entrate la circostanza che i lavoratori percepiscano queste elargizioni tramite il datore di lavoro e non direttamente dall'ente bilaterale, non incide sul trattamento fiscale, dal momento che queste ultime sono corrisposte ai lavoratori in ragione dei contributi versati dal datore all'ente.


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