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Il fornitore paga il conto Iva per il falso esportatore abituale

Pubblicato il 11 ottobre 2018 i

L’articolo analizza le verifiche che vengono effettuate sulle operazioni eseguite nei confronti di soggetti che si dichiarano esportatori abituali. L’autrice evidenzia come le contestazioni dei verificatori muovono dal presupposto che, anche in assenza di un sistema di responsabilità oggettiva, il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti di merci poi rivendute in esenzione di imposta può essere negato dall’Amministrazione finanziaria nel caso in cui si dimostri che il cedente sapeva o avrebbe dovuto sapere della sua partecipazione a una frode, a nulla rilevando la circostanza che egli non ne abbia tratto beneficio. A sostegno di questa tesi, generalmente, l’Amministrazione cita un filone giurisprudenziale secondo cui l’obbligo del fornitore di assolvere successivamente l’Iva sui beni ceduti in esenzione di imposta può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode.