L’articolo evidenzia il contrasto di indirizzo tra Cassazione e Agenzia delle entrate in tema di detraibilità Iva sui servizi offerti ai dipendenti. In particolare, la Cassazione, con l’ordinanza n. 22332/2018, ritiene che non sia richiesta l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione “a monte” e una o più operazioni “a valle”, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall'imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette a imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione in tema di detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi offerti ai dipendenti. Al contrario la DRE Lombardia, in risposta all’interpello 904-603/2017, riconosce il diritto alla detrazione a condizione che: l’acquisto dei beni e dei servizi sia inerente all’attività economica svolta dal soggetto passivo; i beni e i servizi acquistati siano afferenti a operazioni imponibili o a esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione; sussista un “nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta” essendo, la detraibilità “connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acqui-sti si riferiscono”.