La Corte di Giustizia UE, con la sentenza causa C-295/17 ha statuito che è soggetta a Iva la penalità per la risoluzione anticipata del contratto: la somma addebitata al cliente che recede dal rapporto negoziale (nella fattispecie, servizi di telecomunicazione) prima della scadenza, predeterminata in misura pari al corrispettivo che sarebbe stato versato se il contratto fosse proseguito fino al termine pattuito, è imponibile in quanto rappresenta la remunerazione del servizio che il fornitore si è comunque obbligato a prestare.