Il concordato con continuità è configurabile anche quando l'azienda sia già stata affittata o sia destinata a esserlo. Risulta, infatti, indifferente se l'azienda sia esercitata dal debitore o da un terzo. Ciò in quanto il contratto d'affitto, che preveda o meno l'obbligo dell'affittuario di procedere, in un secondo momento, all'acquisto, può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento del compendio aziendale senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento. A stabilire tale principio di diritto è stata la sentenza n. 29742 della Corte di cassazione, depositata lo scorso 19 novembre.