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Iva e Ires non sono pari

Pubblicato il 04 dicembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

I costi sostenuti dalla società nell'operazione in nero possono far scattare l'assoluzione per l'evasione Ires ma non per quella Iva. E ciò perché l'imposta sul valore aggiunto è un tributo inserito in un sistema chiuso a livello europeo che funziona soltanto se sono tracciabili in modo specifico tutte le fatture attive e passive nei traffici commerciali: senza i documenti contabili, gli eventuali esborsi effettivi ma non registrati non hanno effetto sulla determinazione della base imponibile e, dunque, sull'ammontare del tributo evaso. È quanto emerge dalla sentenza 53980/18, pubblicata il 3 dicembre dalla terza sezione penale della Cassazione. Non è contraddittoria la sentenza che assolve il legale rappresentante della scrl per l'omessa dichiarazione Ires e lo condanna per quella Iva. Il giudice penale, dunque, può senz'altro valorizzare costi non registrati con riferimento alle imposte dirette come l'Ires, che non sono sottoposte a stringenti oneri documentali. Ma fa bene anche escluderne la rilevanza per i reati in materia di Iva perché i costi non sono certificati da fatture emesse che dimostrano l'esistenza di un credito d'imposta.

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Scadenza del 16 giugno 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro ,dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).