Con il recepimento della c.d. Direttiva Atad, viene riscritto l’articolo 166, Tuir, rendendolo sede di una unica regolamentazione – omogenea e coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla libertà di stabilimento – della exit tax. Viene prevista una più analitica disciplina dell’utilizzo delle perdite fiscali nel caso in cui cessi l’attività d'impresa in Italia. Il riferimento al valore di mercato anziché al valore normale, non ha una portata solo formale. Implica che per determinare la plusvalenza imponibile, anziché applicare le regole di cui all'art. 9 del T.U. si applicano quelle di cui al D.M. 14.5.2018 con implicito rinvio alle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento e al rapporto Ocse sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni.