Il recepimento della c.d. Direttiva Atad, modifica l’articolo 166-bis, Tuir, dedicato alla determinazione dei valori fiscali in ingresso in Italia, viene aggiornato in modo da creare una sorta di simmetria rispetto all'articolo 166, Tuir, relativo all'exit tax. La norma prevede che il costo fiscale dei beni o delle aziende “provenienti” dall’estero in seguito a una operazione straordinaria, un trasferimento di sede o un trasferimento interno di attivi, è pari al rispettivo valore di mercato, determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi di libera concorrenza tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, da calcolare considerando le funzioni e i rischi trasferiti.