L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 96 ha chiarito che in caso di servizi elettronici resi a consumatori finali non sussistono obblighi formali, infatti, tali prestazioni non sono soggette né all’emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente, né al rilascio della certificazione mediante scontrini o ricevute fiscali. L’eventuale certificazione fiscale che l’impresa ritenesse di dover rilasciare comunque, date le caratteristiche materiali degli scontrini e delle ricevute, non può assumere la forma elettronica ma dovrà essere emessa in forma cartacea, mentre al destinatario potrà essere trasmessa elettronicamente una “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 82/2005.