L’unico requisito che qualificherà i nuovi forfettari nel periodo d’imposta 2019 sarà il rispetto, nell’anno precedente, del limite di ricavi o compensi conseguiti, fissato in 65.000 euro. Vengono meno gli altri requisiti, quali la detenzione di beni strumentali non superiori a 20.000 euro ovvero l’aver corrisposto compensi a personale dipendente o assimilato superiori a 5.000 euro. Cosa accade se un contribuente ha superato nel 2018 il vecchio limite ma non quello nuovo? La circolare n. 10/E/2016 ha affermato che il controllo dei ricavi per il periodo successivo va eseguito già considerando i nuovi limiti. Quindi applicando questa tesi, il contribuente resterà nel regime forfettario anche nel 2019; e questo vale per tutti i requisiti abrogati. Uno degli emendamenti al DDL di Bilancio punta a introdurre tuttavia un nuovo requisito: il divieto, per chi vuole entrare nel 2019 nel regime forfettario, di esercitare prevalentemente l’attività nei confronti di da tori di lavoro (o di soggetti a essi riconducibili anche indirettamente) con i quali sia in essere un rapporto di lavoro o lo sia stato nei 2 periodi d’imposta precedenti.