Uno degli obiettivi di fondo della nuova disciplina dell’istituto del concordato preventivo con continuità prevista dal D.Lgs. attuativo della riforma della crisi d’impresa (L. 155/2017) è quello di proteggere i posti di lavoro, se non addirittura crearne di nuovi. Nel descrivere il metodo da utilizzare per qualificare il concordato con continuità, dopo aver stabilito che la soddisfazione deve avvenire in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, il decreto legislativo (articolo 84, comma 3) precisa che la prevalenza sussiste sempre quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi 2 anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. Anche nel concordato con continuità indiretta (che scatta quando l’attività viene ripresa da un soggetto diverso dal debitore), si ha prevalenza quando è previsto il mantenimento o la riassunzione un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei 2 esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per i successivi 2 anni.