Il D.Lgs. di recepimento della Direttiva Atad introduce alcune complicazioni per l’apprezzamento dello status black di dividendi (e plusvalenze) di fonte estera. Questo perché tale status, in presenza di una relazione di controllo diretta o indiretta, è ancorato alla verifica del livello di tassazione effettiva della partecipata estera e non più alla tassazione nominale del Paese estero di residenza (eventualmente aggiustata per tener conto di regimi speciali), che resta valida solo per la provenienza black senza controllo. Il criterio della tassazione effettiva avrà un’applicazione ben più ampia di quanto non fosse in precedenza (quando il tema si poneva solo per le società white con prevalenza di proventi passive, e solo ai fini della disciplina Cfc), e ciò rende opportuni alcuni chiarimenti. Non è chiaro se il livello di tassazione effettiva italiana con il quale confrontare quella estera debba considerare anche l’Irap (come si faceva precedentemente ai fini dell’apprezzamento dello status black) oppure no (come si faceva per l’applicazione del test del tax rate effettivo per i soggetti white ai fini della disciplina Cfc).