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Malattia durante il soggiorno all’estero: quali regole per i lavoratori dipendenti?

Pubblicato il 05 dicembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS ha pubblicato sul proprio portale istituzionale una guida operativa per i lavoratori aventi diritto alla malattia che soggiornano temporaneamente fuori dall’Italia. In caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, può ricevere la prestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).

E’ comunque fatto obbligo al lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare il suo effettivo stato di incapacità lavorativa.

In caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea, viene applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Entro il primo giorno dell’evento il lavoratore deve rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.


Il certificato deve essere trasmesso entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente e al datore di lavoro.

Non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all'INPS.


In caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali, è necessario ottenere la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa. Il certificato deve essere trasmesso entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente e al datore di lavoro.


In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. Per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia.

La regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale.

In caso di trasferimento all’estero durante il periodo di malattia, deve essere inviata apposita comunicazione all’INPS, per il cambio di indirizzo di reperibilità e l’effettuazione di valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l’Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.

 

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