L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 110 ha affermato che l’impresa che si trova a esse-re sottoposta a un piano di risanamento ex articolo 67, L.F. è soggetta al doppio obbligo di registrare la nota di variazione in diminuzione e di provvedere al versamento dell’Iva all’Erario, senza attendere l’esito del piano.