Secondo la Corte di Cassazione (ex plurimis ordinanze n. 27812/2018, n. 19569/2018 e n. 16548/2018), se il contribuente non risponde alle richieste del Fisco inviate tramite questionario, i relativi documenti sono inutilizzabili nella successiva fase amministrativa e contenziosa solo se (congiuntamente): il questionario contiene un avvertimento specifico in tal senso; i documenti sono stati espressamente richiesti dall’ufficio che non ne ha già la disponibilità; il contribuente non dimostra che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Inoltre, a parere sempre della Corte di Cassazione, l’inutilizzabilità non può essere fatta valere nei confronti del curatore fallimentare a causa dell’inadempimento operato dal fallito (ordinanza n. 28711/2018).