Dal 2019 il tetto massimo per dedurre gli interessi passivi per soggetti Ires è fissato nel 30% del Rol ma i dati del Conto economico verranno assunti in base alla loro rilevanza fiscale stabilita dal Tuir. Inoltre, nel caso di eccedenza di Rol rispetto agli interessi passivi, il differenziale sarà riportabile a nuovo, in base all’articolo 96, comma 7, Tuir, ma va utilizzato entro il quinquennio successivo con un criterio Fifo. Complesso è il tema del Rol contabile pregresso. Su questo punto non è prevista una disposizione ad hoc, ma la disciplina può essere ricavata dall’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 142/2018. Un altro punto delicato è valutare se il riporto del Rol contabile pregresso sia soggetto a scadenza o meno. Dal 2019 il riporto del Rol, in generale, è soggetto al vincolo quinquennale per cui sembrerebbe strano che in relazione al Rol contabile pregresso tale vincolo non sia da applicare, anche considerando il fatto che il riporto, come detto, non è previsto in tutti i casi. Posto che ci sia una scadenza, l’ulteriore questione è capire se il vincolo quinquennale per il Rol pregresso nasca sempre dal 2019, o si debba considerare l’esercizio specifico di formazione dell’eccedenza pregressa. Depone a favore della prima tesi (Rol pregresso che si sterilizza sempre nel quinquennio successivo al 2018) il fatto che per il passato l’eccedenza del Rol non fosse distinta per anno di formazione. È auspicabile però un intervento chiarificatore.