L’Agenzia delle entrate, in occasione dell’incontro promosso dal Cndcec ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica. Le autofatture da autoconsumo, da omaggio o per l’estrazione dei beni dal deposito Iva devono essere inviate al sistema d’interscambio con l’indicazione del codice TD01 e non con il codice TD20, codice che è utilizzabile solo per le “autofatture spia”; le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate tramite posta ordinaria o tramite pec nei primi giorni di gennaio possono essere analogiche; la data della fattura immediata è la data di effettuazione dell’operazione, mentre per la fattura differita la data da indicare è la data di emissione della fattura elettronica. Per quanto riguarda la gestione delle fatture del 31 dicembre del 2018, l’Agenzia delle entrate, riprendendo a dire il vero un’integrazione fatta nelle faq pubblicate sul sito, ribadisce che queste fatture possono essere emesse in analogico. Inoltre, in relazione al cessionario/committente, sottolineando che le fatture possono essere detratte direttamente nel mese di gennaio 2019.