La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 734/2019 ha affermato che la tassazione del vincolo di desti-nazione scaturente dall’istituzione di un trust è questione che non ha una soluzione univoca, ma va decisa caso per caso. Secondo l’ordinanza 734 della Cassazione depositata ieri: se il trust è «traslativo», e cioè vi è un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee e sia già individuato il beneficiario finale del trust, si procede a immediata applicazione dell’imposta di donazione (e delle imposte ipotecaria e catastale, se il vincolo del trust concerne beni immobili), come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario; qualora il trust è «traslativo», ma l’intestazione al trustee del patrimonio destinato al trust configura una situazione transitoria, l’istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa, in quanto l’imposizione proporzionale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzione dei beni del trust ai soggetti che ne beneficeranno; se il trust è non traslativo, ma «autodichiarato» (caso in cui il disponente nomina se stesso quale trustee), si ripete quanto precede: se si determina una situazione già stabilizzata (ad esempio, se il disponente è anche beneficiario o il beneficiario è un terzo, definitivamente individuato), si applica la tassazione proporzionale, mentre, in caso contrario, si deve ricorrere alla tassazione in misura fissa.