L’Agenzia delle entrate, con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 1 del 17 gennaio 2019 ha affermato che la cessione del credito tributario futuro valida solo se le somme vengono chieste a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi o Iva. Fino a quel momento, l'accordo tra cedente e cessionario resta valido dal punto di vista civilistico, ma non anche nei confronti del fisco (ceduto). Senza la dichiarazione, infatti, l'amministrazione finanziaria non può sapere se gli importi maturati negli anni precedenti e nell'esercizio in corso sono stati utilizzati in compensazione dal contribuente. La cessione deve avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, da notificare all'ufficio competente. Qualora la somma richiesta a rimborso sia poi diversa da quella indicata nell'atto, sarà necessario integrare quest'ultimo con le stesse modalità formali.