Il D.Lgs. 142/2018 riscrive le disposizioni in materia di imprese estere controllate (Cfc), intervenendo in particolare sui criteri che qualificano un'impresa estera controllata quale Cfc (c.d. “criteri qualificativi”). Alla luce delle novità è interessante valutare l'applicazione dei nuovi requisiti soggettivi previsti per l'applicazione del regime Cfc nel caso di controllo, da parte di un investitore italiano, di una società estera (residente in UE o extra-UE) con funzione di holding di partecipazioni, che effettui una cessione di tali partecipazioni. Nell'assunto che i proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni (passive in-come) costituiscano oltre un terzo dei proventi totali realizzati dalla holding di partecipazioni (fattispecie ragionevole nel caso di dismissione di un rilevante investimento da parte di detta holding), va determinato il livello di tassazione effettiva a cui la holding è assoggettata nello Stato estero, da confrontare con la «tassazione virtuale» applicata ove la stessa fosse stata residente in Italia. Ove il livello di tassazione effettiva estera sia inferiore al 50% di quella virtualmente applicabile in Italia, i requisiti qualificativi risulterebbero soddisfatti, comportando l'applicazione del regime (salvo presenza della fattispecie esimente).