Il nuovo testo del comma 1, articolo 83, Tuir prevede che per i soggetti Oic adopter (diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, cod. civ.), oltre che per i soggetti Ias, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, e ciò anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del Tuir. L’articolo 2, comma 1, D.M. 48/2009 dispone che assumono rilevanza, ai fini del calcolo del reddito imponibile, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, con l’effetto che si rendono inapplicabili, a tali soggetti, le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, nonché “ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio”. Dalle risposte di questi mesi emergono alcune costanti. Un problema di fondo è il comportamento contabile tenuto dalle imprese che, evidentemente, costituisce la base per poi ragionare di “derivazione rafforzata”. In alcune risposte l’Agenzia sembra prescindere dalla correttezza di tale comportamento che viene assunto come una sorta di “dato esogeno” non modificabile (si vedano le risposte agli interpelli n. 102/2018 e n. 1/2019). Ma è proprio dall’impostazione contabile (corretta) che nasce, per derivazione rafforzata, il giusto trattamento fiscale, per cui non si può prescindere dall’esame approfondito delle modalità con cui sono stati applicati i principi contabili. Del tutto aperto è il tema delle conseguenze fiscali dell’utilizzo di criteri Ias in assenza di un principio Oic di riferimento neppure in via analogica, seguendo quanto riportato nelle motivazioni al principio Oic11.