Notizia

Derivazione rafforzata con chiarimenti singoli

Pubblicato il 25 febbraio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il nuovo testo del comma 1, articolo 83, Tuir prevede che per i soggetti Oic adopter (diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, cod. civ.), oltre che per i soggetti Ias, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, e ciò anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del Tuir. L’articolo 2, comma 1, D.M. 48/2009 dispone che assumono rilevanza, ai fini del calcolo del reddito imponibile, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, con l’effetto che si rendono inapplicabili, a tali soggetti, le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, nonché “ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio”. Dalle risposte di questi mesi emergono alcune costanti. Un problema di fondo è il comportamento contabile tenuto dalle imprese che, evidentemente, costituisce la base per poi ragionare di “derivazione rafforzata”. In alcune risposte l’Agenzia sembra prescindere dalla correttezza di tale comportamento che viene assunto come una sorta di “dato esogeno” non modificabile (si vedano le risposte agli interpelli n. 102/2018 e n. 1/2019). Ma è proprio dall’impostazione contabile (corretta) che nasce, per derivazione rafforzata, il giusto trattamento fiscale, per cui non si può prescindere dall’esame approfondito delle modalità con cui sono stati applicati i principi contabili. Del tutto aperto è il tema delle conseguenze fiscali dell’utilizzo di criteri Ias in assenza di un principio Oic di riferimento neppure in via analogica, seguendo quanto riportato nelle motivazioni al principio Oic11.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).