Notizia

Il visto irregolare non inficia il credito

Pubblicato il 03 settembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;


La CTR Lombardia, con la sentenza n. 3335/2019 ha affermato che il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per trascurabili irregolarità o violazioni e non può essere disgiunto dagli obiettivi per cui la legge colpisce e sanziona: la prevenzione delle frodi in danno dell’Erario, il contrasto all’evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l’assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Pertanto, è illegittima la sanzione irrogata al contribuente per “culpa in eligendo” nella misura del 30% in quanto sproporzionata rispetto a una veniale irregolarità nel caso di un credito certificato da un professionista non abilitato ad apporre il visto.


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Scadenza del 17 novembre 2025
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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).