La CTR Lombardia, con la sentenza n. 3335/2019 ha affermato che il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per trascurabili irregolarità o violazioni e non può essere disgiunto dagli obiettivi per cui la legge colpisce e sanziona: la prevenzione delle frodi in danno dell’Erario, il contrasto all’evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l’assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Pertanto, è illegittima la sanzione irrogata al contribuente per “culpa in eligendo” nella misura del 30% in quanto sproporzionata rispetto a una veniale irregolarità nel caso di un credito certificato da un professionista non abilitato ad apporre il visto.