Notizia

Fine lavori comunicata tardi, la detrazione rimane

Pubblicato il 04 settembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR Lombardia, con la sentenza n. 3343/2019, ha stabilito che il ritardo da parte del contribuente nella trasmissione della comunicazione di fine lavori all’Enea non può di per sé comportare la perdita della detrazione. Il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere negato in radice per il ritardo in un adempimento di natura formale, in quanto esso è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità nell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa.


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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).