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Sulla giusta causa i contratti collettivi non vincolano il giudice

Pubblicato il 02 settembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti – al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo – le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito sulla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla recente sentenza 19023/2019 della Corte di cassazione.

La nozione di giusta causa di licenziamento è legale e prescinde dalla previsione del contratto collettivo (articolo 2119 del Codice civile). La giurisprudenza prevalente della Cassazione afferma che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; ne consegue che il giudice chiamato a verificare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione a una determinata infrazione (in buona sostanza, alla condotta contestata al lavoratore).

Al giudice del merito è consentito, perciò, di escludere che un comportamento, pur sanzionato dal contratto collettivo con il licenziamento, integri una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, avuto riguardo sia alle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato sia alla compatibilità con il principio di proporzionalità.

Stante, però, l’inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, il giudice è sempre tenuto a verificare se la previsione del contratto collettivo sia conforme alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo; in questa materia il principio cardine affermato dalla Suprema Corte è che la scala di valori recepita dai contratti collettivi esprime le valutazioni delle parti sociali in ordine alla gravità di determinati comportamenti e costituisce solo uno dei parametri a cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto le clausole generali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Queste ultime possono anche non coincidere completamente o esaurirsi nelle previsioni della contrattazione collettiva.

Ne discende che il giudice deve verificare la condotta, in tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi che la compongono, anche al di là della fattispecie contrattuale prevista (Cassazione 27004 del 2018, in motivazione).

A tali principi non si è, invece, attenuta la Corte di appello che si è limitata a osservare come l’inadempimento contestato al lavoratore dal datore di lavoro, fosse di natura colposa mentre il codice disciplinare prevedesse la sanzione del licenziamento esclusivamente per condotte dolose e ha ritenuto, quindi, superfluo accertare l’entità della violazione dell'obbligo di diligenza nella violazione concretamente commessa senza, peraltro, indagare se la condotta imputabile al lavoratore fosse punita con sanzione conservativa; in tale ultima ipotesi precludendosi la possibilità del licenziamento.


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