Con la nota n. 7722 del 4 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affrontato la questione della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo in relazione all’applicabilità del termine ordinario di prescrizione di cui all’articolo 2946 c.c.
Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 23397/2016, si sono pronunciate sulla possibilità di applicare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, prevista dall’articolo 2953 c.c., alle “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative”.
La cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e come tale “è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”: ciò rende inapplicabile la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
La decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale irretrattabilità del credito non determina dunque anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.