Per le cooperative a mutualità prevalente che non operano in via esclusiva a favore dei soci è obbligatoria la compilazione degli indici di affidabilità (Isa), mentre sono esclusi gli enti che applicano il regime agevolato della L. 398/1991. Queste alcune delle precisazioni fornite dall’Agenzia dalle entrate nella circolare pubblicata ieri (n. 20/E/2019), con cui l’Agenzia delle entrate torna a fare il punto sulla disciplina dei nuovi indici di affidabilità che hanno sostituito gli studi di settore. Le prime indicazioni su questo tema risalgono allo scorso 2 agosto (circolare n. 17/E/2019) e hanno interessato sia le modalità di compilazione del modello Isa, sia i soggetti esonerati dai nuovi obblighi. Con il documento reso noto ieri si aggiungono ulteriori elementi da tenere in considerazione in vista degli adempimenti.