La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22644/2019, ha statuito che nel caso di accessi, ispezioni o verifiche l’atto emanato prima della scadenza dei 60 giorni dal termine del controllo è sempre illegittimo anche se il contribuirete non ha indicato le ragioni che non ha potuto far valere per l’assenza di contraddittorio (c.d. prova di resistenza). Ciò in quanto si tratta di una norma che prevede espressamente la sanzione della nullità dell’atto.