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Accordo sul welfare per i dirigenti del commercio

Pubblicato il 12 settembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il 10 settembre Confcommercio e Manageritalia, dando seguito all'accordo di proroga della vigenza del Ccnl dirigenti Tds dell'11 luglio scorso hanno sottoscritto un'intesa a conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e di bilateralità.

Le parti hanno pertanto previsto, per il periodo di proroga del Ccnl (1° gennaio 2019-31 dicembre 2019), che l'aliquota del contributo integrativo a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 25, comma 6, del vigente Ccnl, passi dall'attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 dello stesso articolo 25.

Inoltre, con decorrenza 10 settembre 2019, l'articolo 7 del Ccnl vigente stabilisce che i redditi derivanti da piani azionari, o comunque da piani retributivi basati su strumenti finanziari, non rilevino ai fini del calcolo del Tfr, degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, ciò sia al fine di adeguare il trattamento delle stock option alle leggi e ai regolamenti vigenti, sia per favorire maggiormente l'accesso a strumenti di incentivazione del management.

Per tutto quanto non previsto dall'accordo, le parti rinviano alle disposizioni del vigente Ccnl e alle successive integrazioni, che sono integralmente confermate fino alla data del 31 dicembre 2019.


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Scadenza del 17 novembre 2025
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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).