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Restituito lo 0,5% se si stabilizza il dipendente

Pubblicato il 12 settembre 2019 Il Sole 2 4Ore; Italai Oggi;

A seguito della pubblicazione della circolare Inps 121/2019, i datori di lavoro sono impegnati nella regolarizzazione del contributo corrente e arretrato dovuto all’istituto di previdenza, a fronte di rinnovo dei contratti a tempo determinato (Ctd). Le aziende devono passare alla cassa, verificando quali contratti a termine sono stati rinnovati a partire dal 14 luglio 2018 e calcolando l’aumento del contributo addizionale Naspi che - partendo dalla misura base dell’1,4% - subisce un incremento dello 0,50% per il primo rinnovo, quindi un altro 0,50% per il secondo e così via al verificarsi di ulteriori rinnovi, nei termini consentiti dalla legge.
Come precisato dall’Inps, non va dimenticato che l’aumento dello 0,50% – se pure disciplinato da una diversa norma – costituisce di fatto una mera elevazione del contributo addizionale previsto a sostegno dell’allora Aspi, oggi Naspi. Ne deriva, quindi, che trovano applicazione tutte le regole previste dalla legge istitutiva di tale contribuzione, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 2, comma 30, della legge 92/2012 (legge Fornero).
Quest’ultimo contiene la disciplina prevista per la restituzione del contributo addizionale che va riferita all’intera contribuzione (1,40% di base più le maggiorazioni dello 0,50% eventualmente dovute). La legge del 2012 ha previsto che il contributo addizionale Naspi possa essere restituito alle aziende in caso di trasformazione del rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.
Allo stesso modo, l’impresa che riassume a tempo indeterminato lo stesso lavoratore già alle proprie dipendenze, entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, ha diritto a riavere il contributo addizionale versato durante il Ctd. In tale circostanza, però, la misura della restituzione varia in funzione del momento in cui sopraggiunge la stabilizzazione: le mensilità di contribuzione spettanti al datore di lavoro vengono ridotte in misura corrispondente ai mesi che intercorrono dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato. In entrambi i casi indicati il lavoratore deve aver superato il periodo di prova.
Tuttavia sul punto occorre tenere presente che, in caso di più rinnovi contrattuali, possono formare oggetto di restituzione il contributo addizionale (1,40%) e lo 0,50% (incremento) relativi all’ultimo rinnovo del contratto termine in essere tra le parti, prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato. Va precisato che la restituzione trova applicazione anche nei casi di operazioni societarie in base all’articolo 2112 del codice civile, nonché, a parere di chi scrive, anche nelle ipotesi di cessione del contratto di lavoro secondo l’articolo 1406 del codice civile. Infine va sottolineato che sulla maggiorazione dello 0,50% così come sull’1,40% operano le eventuali riduzioni contributive, ove spettanti.


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