Notizia

E-fattura, per ritardi e omissioni scattano le sanzioni piene

Pubblicato il 02 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Terminato il periodo di moratoria sanzionatoria per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili relativamente alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019: per verificare se e in che misura la sanzione diviene concretamente applicabile occorre considerare anche il nuovo termine, a regime, dei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse a SdI senza incorrere in alcuna sanzione. Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall’articolo 6, D.Lgs. 472/1997 nella misura compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta, irrogabili nelle 2 fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio oppure di indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione. In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate a inversione contabile, la sanzione è tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).