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E-fattura, per ritardi e omissioni scattano le sanzioni piene

Pubblicato il 02 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Terminato il periodo di moratoria sanzionatoria per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili relativamente alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019: per verificare se e in che misura la sanzione diviene concretamente applicabile occorre considerare anche il nuovo termine, a regime, dei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse a SdI senza incorrere in alcuna sanzione. Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall’articolo 6, D.Lgs. 472/1997 nella misura compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta, irrogabili nelle 2 fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio oppure di indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione. In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate a inversione contabile, la sanzione è tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.


Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).