Terminato il periodo di moratoria sanzionatoria per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili relativamente alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019: per verificare se e in che misura la sanzione diviene concretamente applicabile occorre considerare anche il nuovo termine, a regime, dei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse a SdI senza incorrere in alcuna sanzione. Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall’articolo 6, D.Lgs. 472/1997 nella misura compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta, irrogabili nelle 2 fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio oppure di indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione. In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate a inversione contabile, la sanzione è tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.