Qualora l’ente svolga più attività, solo quelle commerciali sono incluse nel campo di applicazione dell’Iva. In via speculare, la detrazione a monte è consentita solo per gli acquisti di beni e servizi posti in essere nell’esercizio di attività commerciali. Sono assoggettate a imposta anche le operazioni che vengono effettuate nell’esercizio di attività commerciali ai soci, associati o partecipanti con pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori/diverse prestazioni alle quali danno diritto. Discorso diverso, invece, sotto il profilo delle dirette. Il Legislatore ha previsto un’analoga disposizione all’articolo 148, Tuir, consentendo agli enti di tipo associativo di fruire della decommercializzazione per i corrispettivi specifici collegati all’attività istituzionale. Tale norma è stata modificata dal Codice del Terzo settore che ne ha ridotto l’ambito di applicazione. A riforma attuata, la decommercializzazione dell’articolo 148, comma 3, continuerà ad applicarsi solo alle prestazioni poste in essere da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.