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Quote cedute dopo il conferimento: imposta fissa sui singoli atti registrati

Pubblicato il 07 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR Puglia, con la sentenza n. 2447/I/2019, ha affermato che vi sono limiti precisi all’attività interpretativa in sede di registrazione degli atti: l’ufficio deve prescindere dagli atti collegati a quello oggetto di tassazione, come disposto dall’articolo 20, D.P.R. 131/1986, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018. In pratica, se si sottopone a tassazione un atto di conferimento di azienda, la registrazione deve riguardare unicamente il conferimento. Allo stesso modo, se successivamente dovesse essere registrato un atto di cessione di quote, la tassazione dovrà riguardare solamente questo ulteriore atto, senza riprendere in considerazione il conferimento precedente.


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Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
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Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).