La CTR Puglia, con la sentenza n. 2447/I/2019, ha affermato che vi sono limiti precisi all’attività interpretativa in sede di registrazione degli atti: l’ufficio deve prescindere dagli atti collegati a quello oggetto di tassazione, come disposto dall’articolo 20, D.P.R. 131/1986, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018. In pratica, se si sottopone a tassazione un atto di conferimento di azienda, la registrazione deve riguardare unicamente il conferimento. Allo stesso modo, se successivamente dovesse essere registrato un atto di cessione di quote, la tassazione dovrà riguardare solamente questo ulteriore atto, senza riprendere in considerazione il conferimento precedente.