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Quote cedute dopo il conferimento: imposta fissa sui singoli atti registrati

Pubblicato il 07 ottobre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR Puglia, con la sentenza n. 2447/I/2019, ha affermato che vi sono limiti precisi all’attività interpretativa in sede di registrazione degli atti: l’ufficio deve prescindere dagli atti collegati a quello oggetto di tassazione, come disposto dall’articolo 20, D.P.R. 131/1986, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018. In pratica, se si sottopone a tassazione un atto di conferimento di azienda, la registrazione deve riguardare unicamente il conferimento. Allo stesso modo, se successivamente dovesse essere registrato un atto di cessione di quote, la tassazione dovrà riguardare solamente questo ulteriore atto, senza riprendere in considerazione il conferimento precedente.


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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).