La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26016/2019 (di rimessione alle Sezione Unite), ha stabilito che i diritti edificatori hanno natura obbligatoria e non reale e da ciò consegue che all’atto traslativo dei diritti edificatori, posto in essere da un cedente che non sia un soggetto Iva, si deve applicare l’imposta di registro non con l’aliquota propria degli atti traslativi di beni immobili (il 9%) ma con l’aliquota propria degli atti con i quali si pattuisce la cessione dei crediti (0,5%) o, tutt’al più, dei beni diversi dagli immobili (il 3%).