La Commissione Europea nelle note esplicative ha offerto alcuni chiarimenti in relazione alla nuova natura sostanziale del codice identificativo introdotta dal 1° gennaio 2020 dalla Direttiva 2018/1910/UE. In caso di cessione intracomunitaria la mancata comunicazione del numero di identificazione Iva da parte del cessionario unionale al momento della partenza dei beni impedisce al cedente di emettere la fattura senza imposta. Analoga conseguenza si determina nel caso in cui l’acquirente abbia richiesto alla propria amministrazione il rilascio del codice, ma, al momento dell’effettuazione della cessione, per motivi istruttori, non disponga di tale identificativo. In entrambi i casi se l’acquirente dimostra di essere, dal momento di effettuazione della cessione, un soggetto passivo potrà richiedere al cedente una nota di variazione.