In sei regioni lo smart working si può attivare senza accordo scritto e l'informativa sulla sicurezza del lavoro può essere assolta anche tramite una semplice email, utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail: questi alcuni punti importanti contenuti in un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri messo a punto ieri e relativi alla disciplina transitoria del lavoro agile per i territori interessati dall'allarme coronavirus.
Il nuovo testo porta un importante chiarimento in merito all'ambito di applicazione della disciplina semplificata: questa si può utilizzare non solo nella cosiddetta zona rossa (i 1o comuni lombardi e l'unico veneto individuati come focolaio del contagio e oggetto di provvedimenti restrittivi del governo) ma anche in tutte le Regioni a rischio, cosiddetta zona gialla, che vengono elencate espressamente (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria).
Per tutti i rapporti di lavoro subordinato che si svolgono all'interno di questi territori, il Dpcm prevede la possibilità di attivare la modalità “agile” di svolgimento del rapporto anche in assenza di un accordo individuale. La medesima attivazione semplificata dovrebbe essere possibile nei confronti dei lavoratori che prestano la propria attività al di fuori delle regioni elencate, ma che hanno all'interno di esse la residenza o domicilio.
In altre parole, le aziende, ovunque abbiano sede, potranno “collocare” in smart working i lavoratori che provengono dalle regioni considerate a rischio dal decreto. Grazie alla procedura semplificata, l'azienda potrà disporre lo svolgimento del lavoro agile per gestire l'emergenza anche senza dover sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente.
A parte questa indubbia semplificazione, resta ferma la necessità di rispettare tutte le norme della legge 81/2017 che regolano lo smart working (in tema di orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo eccetera). Ciò rende peraltro opportuno che al lavoratore vengano comunque comunicate tutte quelle previsioni e indicazioni che normalmente, per legge, devono essere contenute nell'accordo scritto.
La finalità di semplificazione viene perseguita anche mediante la possibilità di adempiere all'obbligo di rendere l'informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro (previsto dall'articolo 22 della legge 81/2017) in via telematica (basta, quindi, una semplice email al dipendente), utilizzando i moduli che saranno disponibili sul sito Inail.
Resta fermo, invece, l'obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti per l'attivazione dello strumento. Questa modalità semplificata sarà utilizzabile in via transitoria e per un periodo molto breve (sino al 15 marzo 2020, salvo eventuali futuri rinnovi della disciplina); una scelta opportuna, che rende del tutto superflua la discussione circa lo “sviamento” dal modello ordinario di lavoro agile.
Un'eventuale prosecuzione dell'utilizzo dello strumento dopo tale data sarebbe, quindi, possibile solo previo rispetto della regola dell'accordo scritto. Le aziende, intanto, potranno utilizzare questa situazione transitoria come una sorta di “test” per valutare l'opportunità di adottare, anche per il futuro, una forma di lavoro in grado di generare indubbi benefici aziendali e sociali.